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La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, attraverso la circolare 28 ottobre 2015 n. 12580, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al D.M. 19 marzo 2015 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private).
 
Nel dettaglio:
— Scadenze per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti in relazione alla tipologia di struttura da adeguare alle nuove previsioni
A- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2:
I scadenza: 24 ottobre 2015
II scadenza: 24 ottobre 2018
III scadenza: 24 ottobre 2021
B- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2:
I scadenza: 24 aprile 2016
II scadenza: 24 aprile 2019
III scadenza: 24 aprile 2022
C- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:
I scadenza: 24 aprile 2016
II scadenza: 24 aprile 2019
III scadenza: 24 aprile 2022
IV scadenza: 24 aprile 2025
Per le attività del punto C l’adeguamento può essere realizzato procedendo per singoli lotti di lavori: un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l’impiego delle risorse.
 
Caratteristiche del sistema di gestione della sicurezza
L’allegato III del DM 19 marzo 2015 definisce le indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa ancora da adeguare. In questo caso la circolare 12580/2015 ricorda che la predisposizione e l’adozione di tale sistema di gestione deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l’intero processo.
I responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18 settembre 2002, che non intendano optare per l’applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare, sotto la propria responsabilità, il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del programma dei lavori, da completarsi, in ogni caso, entro il 24 aprile 2025.
 
Nel circolare, infine, sono presenti ulteriori indicazioni riguardanti:

  • la previsione del numero di addetti antincendio 
  • requisiti del responsabile tecnico della sicurezza antincendio 
  • i requisiti degli addetti antincendio.

 
Leggi: Circolare 28 ottobre 2015 n. 12580

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.