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È stata pubblicata lo scorso 4 settembre 2020, la Circolare congiunta n.13 del Ministero Lavoro ed il Ministero della Salute in cui vengono pubblicati chiarimenti e aggiornamenti in merito alla Circolare n.14915 dello scorso 29 aprile, nel dettaglio:

– GESTIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE “SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ”
[…] il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo  fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio. […]
– INDICAZIONI OPERATIVE SULLA ATTIVAZIONE DI ADEGUATE MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV.2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico ( a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del medico competenze
 […] ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore e della lavoratrice, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico […]
– CONTENUTI DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e  dalla lavoratrice e della postazione /ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice […]
– ISTANZE EX ART. 83 DEL DECRETO LEGGE  N. 34 DEL 2020 PENDENTI AL 31/07/2020
Il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 NON ha prorogato quanto disposto dall’art 83 del decreto legge 19 maggio 2020 vale a dire alla possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria presso le strutture INAIL
-MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE VISITE
Nell’attuale fase, si ritiene opportuno tendere al completamento – seppur graduale – ripristino delle visite mediche previste dal d.lgs 81/08, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
È comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente di lavoro idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. […]
In linea generale possono ancora  essere differibili:
– la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81 /2008):
– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 81/2008).
– l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2

Leggi: Circolare n.13