< Torna alle news

Le violazioni del Protocollo condiviso negli ambienti di lavoro vanno ricondotte a quelle del D.Lgs. 81/08

Con la nota n. 1104/20 la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Bergamo, ha fornito una serie di indicazioni operative per la verifica dell’applicazione dei protocolli di sicurezza condivisi di contrasto e contenimento del virus Covid-19 e delle sanzioni previste in caso di loro inosservanza.
Nel documento viene specificato che il Governo, mediante il D.L. 19/2020 “ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l’ha esercitato con l’emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure. [….] Secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPCM 26.04.2020 tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso; in aggiunta, le imprese che operano nell’edilizia e quelle dei settori del trasporto e della logistica rispettano anche le misure inserite nei rispettivi protocolli. L’art. 2 c.10, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre protocolli, attribuisce alle misure in essi contenute delle misure di contenimento, ossia la natura normativa”
Si legge infine che “vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui affari. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica
Leggi: Tribunale di Bergamo – nota 1104/20