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Secondo la definizione del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro è:

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni invece è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oppure il funzionario che pur non avendo qualifica dirigenziale ha autonomia gestionale dell’apparato che dirige”.

 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, l’Art. 17 del D.Lgs 81/08 definisce quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro NON delegabili:
– la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
– la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Ulteriori obblighi del datore di lavoro, che però possono anche essere delegati, sono:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  • nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
  • elaborare il documento di valutazione dei rischi, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
  • comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite,  entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
  • comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
– che essa risulti da atto scritto recante data certa;
– che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
– che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
– che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
– che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

 

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

Società di capitali e di persone

Nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. Con la conseguenza che gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro possono gravare indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. 
Quanto alle società di persone la posizione di garanzia può estendersi anche ai soci.

RSPP – DATORE DI LAVORO

In alcuni casi specifici l’incarico di RSPP, come previsto dall’art. 34 del D.Lgs 81/08, può essere svolto direttamente dal datore di lavoro:

  1. Aziende artigiane e industriali (1) …… fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche …….. fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca …………………….. fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende ……………………………. fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, ha l’obbligo di frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definite dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Il datore di lavoro che funge da RSPP è tenuto a frequentare anche i corsi di aggiornamento per RSPP con cadenza quinquennale.


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