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Decreto 13 ottobre 2016 n-264

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 13 ottobre 2016 n-264 del Ministero dell’Ambiente,  contenente il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” che entrerà in vigore il prossimo 02 marzo 2017.

 
Il decreto si applica ai residui  di  produzione, ovvero ,  “ogni  materiale  o sostanza che non  è deliberatamente  prodotto  in  un  processo  di produzione e che può essere o non essere un rifiuto” mentre non si applica:
a) ai prodotti, vale a dire: ogni  materiale   o   sostanza   che   è   ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o  risultato di una scelta tecnica. In molti casi e’ possibile identificare uno  o più prodotti primari;
b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  152;
c) ai residui derivanti da attività di consumo.
L’obiettivo principale del Decreto è di favorire ed agevolare l’utilizzo come  sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di  produzione. Il provvedimento, inoltre,  definisce alcune modalità  con  le  quali  il  detentore  può  dimostrare  che  sono soddisfatte le condizioni generali di cui  all’articolo  184-bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’Art. 4 definisce i residui come sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore  dimostra  che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo  primario del ciclo produttivo,  sono  destinati  ad  essere  utilizzati  nello stesso o in un successivo processo,  dal  produttore  medesimo  o  da parte di terzi (Articolo 184-bis del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152).
Per questo motivo, in ogni fase della gestione del  residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte  le seguenti condizioni:
a) la sostanza  o  l’oggetto  è originato  da  un  processo  di produzione, di cui  costituisce  parte  integrante  e  il  cui  scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l’utilizzo della sostanza o  dell’oggetto  nel  corso dello  stesso  o  di  un  successivo  processo  di  produzione  o  di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può  essere  utilizzato  direttamente senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o  l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Nei successivi articoli vengono indicate le modalità con cui provare la sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Il provvedimento, infine, contiene due allegati:

  • L’Allegato 1, “Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia”, contiene un elenco  delle  principali  norme  che  regolamentano l’impiego dei residui produttivi e una serie di operazioni e  di attività che possono costituire normali pratiche
  • L’Allegato 2 riporta la scheda tecnica contenente le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264