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Nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 12 giugno 2020, sono riportate le disposizioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020.
In materia di formazione sulla sicurezza l’art. 1, lettera q), del nuovo DPCM 11 giugno 2020 stabilisce che:

“[…] Sono esclusi dalla sospensione […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”

Le disposizioni del presente decreto di applicano dalla data del 15 giugno 2020 (in sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020) e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
Leggo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020