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Con l’Interpello 4-2018, del 14/06/2018, la Commissione risponde ad un quesito avanzato dalla Provincia Autonoma di Trento in merito alla possibilità di sapere se:

  • nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D. Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso

A tal proposito la Commissione dichiara che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro è necessario fare riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
Alternanza scuola/lavoro Sicurezza

Art. 5
1-Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2-È di competenza dei dirigenti scolastici   delle   scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3-Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante dell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4-Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché’ in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima   struttura   ospitante    con    riferimento    all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n.  221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
5-Agli studenti in regime di alternanza è   garantita   la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6-Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica.  Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché’ ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza

Leggi: Interpello 4-2018