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interpello 5-2016

Con l’Interpello 5-2016 la Commissione Interpelli risponde ad un quesito avanzato dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.) in merito all’applicabilità del d.lgs. 81/2008 agli studi professionali infermieristici.

 
 
Nel dettaglio chiede di sapere se :

  1. Gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”;
  2. Gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;
  3. Agli infermieri è applicabile l’art. 21 del decreto in parola;
  4. Gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;
  5. Se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”

Al riguardo la Commissione ricorda che il D.lgs 81/08 definisce il lavoratore come “ la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile…” e come datore di lavoroil oggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Di conseguenza la Commissione afferma che: “gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica. Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione”.
In conclusione la Commissione specifica che essa non può esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole forme associative tra professionisti ma può esclusivamente dare risposte a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro
Interpello 5-2016