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In tema di reati omissivi colposi la responsabilità per un sinistro fra le varie figure garanti della sicurezza deve essere individuata accertando in concreto la reale titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo che ha portato alla lesione.
Quando nell’ambito dello stesso organismo si può riscontrare la presenza di più figure di garanti, l’individuazione della responsabilità penale passa anche attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione, atteso che, oltre alle categorie giuridiche, sono importanti i ruoli concretamente esercitati da ciascuno.
È quanto emerge dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione Penale (Sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020) su un ricorso presentato da un dirigente di una struttura pubblica (Poste Italiane) munito di delega agli “interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti” condannato nei primi due gradi di giudizio perché ritenuto responsabile delle lesioni gravi subite da un lavoratore dipendente (frattura pluriframmentaria alla gamba destra guarita in 387 giorni) che durante le operazioni di carico delle merci è caduto all’indietro da una banchina sulla quale si trovava essendo questa priva delle protezioni contro la caduta dall’alto.
Nel caso in esame la Cassazione ha provveduto ad annullare la sentenza di condanna emessa nei confronti del dirigente in quanto dal documento di delega con il quale era stata attribuita allo stesso la responsabilità sulla manutenzione di uffici e impianti, era emerso che questi non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare;
non disponeva, quindi, di una autonomia decisionale in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con un piano degli interventi definiti dal datore di lavoro.
Essendo quindi soggetto a deliberazioni assunte da altre persone non rivestiva pertanto, secondo la suprema Corte, alcuna posizione di garanzia.
Il dipendente, impiegato nel reparto “ricevimento/invio” con la mansione di addetto allo scarico e al carico delle merci, si trovava sotto una pensilina in corrispondenza della banchina di carico e stava provvedendo al carico di “roller” (carrelli con struttura “a gabbia”, contenenti plichi da recapitare) su un camion, quando, tirando all’indietro uno dei carrelli e non essendosi accorto della fine della banchina, cadeva all’indietro, finendo sul piazzale sottostante.
Il carrello, bloccato dalle cinghie, non cadeva sul lavoratore, ma ne investiva le gambe.
All’epoca dei fatti, l’imputato rivestiva l’incarico di responsabile di un’area del Centro con delega conferita per assicurare la rispondenza dei luoghi di lavoro alle disposizioni normative vigenti, con poteri di spesa nell’ambito di un budget approvato annualmente dall’azienda.
I Giudici del merito avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato e ravvisato nella violazione, da parte dell’imputato, degli artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/08, non avendo garantito che la banchina di carico fosse tale da assicurare i lavoratori dal rischio di caduta, in particolare non avendola dotata di barriere di protezione.
Il Giudice del Tribunale, in particolare, aveva osservato che, indipendentemente dalla condotta non ortodossa della persona offesa, vi era un concreto rischio di caduta dal bordo della banchina, assai prossimo allo spazio di manovra a disposizione, in considerazione della configurazione dei luoghi, del tipo di manovra da compiere col carrello, del peso delle merci e della limitatezza dello spazio a disposizione e aveva ritenuto, altresì, che l’eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa l’imputato.
Dall’esame dei fatti e della delega, è emerso, secondo la Corte di Cassazione, che l’imputato non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare e dunque, non disponeva di autonomia decisionale in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro.
Egli, in definitiva, era un organo tecnico con funzioni distinte da quelle dell’unico delegato alla sicurezza ed era soggetto a deliberazioni assunte da altre persone non rivestendo così alcuna posizione di garanzia.
Non ravviandosi in conclusione alcuna violazione di cautele ascrivibili all’imputato la Corte di Cassazione ha di conseguenza annullata la sentenza impugnata senza rinvio per non avere l’imputato stesso commesso il fatto.
Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020 (u.p. 17 ottobre 2019) – In tema di reati omissivi colposi la responsabilità per un sinistro fra le varie figure garanti della sicurezza deve essere fatta accertando in concreto la reale titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo che ha portato alla lesione.