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Quali sono i requisiti che i formatori devono possedere per poter svolgere dei corsi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro?

Per tutti i corsi obbligatori, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013

 

 

Quali sono questi requisiti?

Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado*
Requisiti:

1° CRITERIO:  Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.

2° CRITERIO:  Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi postlaurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
+ almeno una delle seguenti specifiche:

  • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativa
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

3° CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
+ almeno una delle seguenti specifiche:

  • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativa
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4° CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
+ almeno una delle seguenti specifiche:

  • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativa
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5° CRITERIO: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
+ almeno una delle seguenti specifiche:

  • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativa
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6° CRITERIO: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO)
+ almeno una delle seguenti specifiche:

  • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa
  • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativa
  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

 Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed almeno uno dei 6 criteri individuati dal D. I. 6 marzo 2013 

*Eccezioni al PREREQUISITO
1) DATORI DI LAVORO che effettuano formazione ai propri lavoratori.
2) I FORMATORI che non possiedono il diploma possono svolgere formazione qualora, alla data del 18 marzo 2013 siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti
Lo scorso 7 luglio 2016, la Conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione, in esso però sono contenute anche alcune Disposizioni integrative alla disciplina della formazione.
Il Punto 12.1 del suddetto Accordo, infatti, specifica che: “Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione inerente l’accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013”. Inoltre: “Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell’accordo del 21.12.2011) può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso.”

LEGGI: Decreto interministeriale 6 marzo 2013