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La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la risposta al quesito inoltrato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) in merito “al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente”.
L’interpellante chiede di sapere se “risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività del medico competente previste dal D.lgs. n. 81/2008.
Al riguardo si osserva che l’art. 39 al comma 2, del D.lgs. n 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

  1. a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
  2. b) libero professionista;
  3. c) dipendente del datore di lavoro.

La Commissione dichiara che “la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni della Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene l’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività di medico competenze previste dal D.lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l’effettuazione dell’attività di medico competente”.
Interpello 27/2014
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali