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Medico CompetenteL’interpello n.  18/2014 affronta il quesito posto dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in merito alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio.
Nello specifico è stato chiesto: “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego la visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre, se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita, qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio, deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.”
Al riguardo la Commissione ha osservato che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro con l’obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. Inoltre, come previsto dall’art. 20, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza.
L’interpello cita l’art. 41, nel quale non viene indicato espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante  l’attività lavorativa, ma che come previsto dall’art. 15, comma 2,le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.”
Pertanto, si conclude l’interpello, la Commissione ritiene che:
I controlli sanitari devono essere strutturati tenendo presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per esigenze lavorative, la visita medica avvenga in orari diversi, il lavoratore deve comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di tale visita anche in considerazione della tutela piena del lavoratore medesimo garantita dall’ordinamento”
interpello 18/2014