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Lo scorso 11 marzo 2019 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 per l’”Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” che modifica la normativa italiana si adegua al Regolamento europeo 425/2016.

Il decreto è entrato in vigore lo scorso 12 marzo 2019

DPI - Pubblicato decreto per adeguamento al Regolamento n. 2016/425

Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio»;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1.  Le norme del presente decreto si applicano   ai   Dispositivi   di   protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.»;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI). – 1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.
Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;
d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). –  1.  I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.
Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado dpresentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento DPI, nonché’, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»;
e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Procedura di valutazione della conformità). – 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente   procedura   di valutazione della conformità di cui all’articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all’allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.
I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI.
I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI.»;
f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art.  6 (Organismi notificati).  –  1.  Le attività   di   cui all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, sono effettuate da organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo.
Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI.
La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 27 del regolamento DPI.
L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di tariffa ai   sensi dell’articolo 15.
Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione.
Le amministrazioni che hanno rilasciato   l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI.
Qualora l’organismo di valutazione della conformità non soddisfi più i requisiti di cui al comma 2, l’autorizzazione è revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’autorità di notifica procede secondo quanto previsto dall’articolo 30   del regolamento DPI.
Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all’articolo 28 del regolamento DPI.
Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca   dati   per l’acquisizione d’informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.»;
g) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Validità degli attestati di certificazione CE). – 1.  Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi secondo quanto disposto dall’articolo 47 del regolamento DPI.»;
h) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Marcatura CE). – 1. Il fabbricante appone sul DPI la marcatura CE secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento DPI.»;
i) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis (Disposizioni per la documentazione tecnica). – 1.  La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché’ le istruzioni e le avvertenze   dei   DPI   prodotti   o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;
l) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). – 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI.
Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché’ gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti   di competenza.
I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all’interessato con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell’importatore, del distributore   o   dell’operatore   economico destinatario del relativo provvedimento.»;
m) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali). – 1. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II   del regolamento DPI nonché’ l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.
I distributori che non rispettano gli obblighi di   cui all’articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.
Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.
Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2, chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all’articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
Il fabbricante o il suo mandatario, quest’ultimo nei limiti di cui all’articolo 9 del regolamento   DPI, che   a   richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 13, comma 1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.
Chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI è punito con la   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
Agli effetti delle norme penali, gli organismi che effettuano le attività previste all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio.
Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Alle contravvenzioni previste dal presente articolo, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.»;
n) l’articolo 14-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni di adeguamento). – 1.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti, necessarie al completo adattamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/425 e degli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo per i quali non sia possibile o sufficiente l’adozione   di   ordinari   provvedimenti amministrativi.»;
o) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato). –  1.  Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e ai sensi dell’articolo 47  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52, sono a carico  degli  operatori  economici  interessati, oltre  alle  spese  relative  alle  procedure  di  valutazione  della conformità dei DPI di cui al capo IV del regolamento DPI,  le  spese per le attività di vigilanza sul mercato  di  cui  al  capo  VI  del regolamento DPI e sono a carico  dei  richiedenti  le  spese  per  le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo  degli organismi di valutazione della conformità  di  cui  al  capo  V  del regolamento DPI.
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma  1  svolte da amministrazioni ed organismi pubblici,  ad  esclusione  di  quelle relative alle attività  svolte  dall’Organismo  unico  nazionale  di accreditamento di cui all’articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n. 99, nonché’ i termini,  i  criteri  di  riparto  e  le  modalità  di versamento delle medesime tariffe ad appositi  capitoli  dell’entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.»;
p) gli articoli 4, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati;
q) gli allegati I, II, III, IV, V e VI sono abrogati.
Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.»;
2)  al comma 2, le parole: «Non costituiscono DPI» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto   non costituiscono DPI»;
b) all’articolo 76:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»;
2) al comma 2, le parole: «I DPI di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».
Art. 3 – Disposizioni di raccordo e abrogazioni
Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 89/686/CEE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/425, si intendono fatti a quest’ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X al regolamento stesso.
Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, è abrogato.
Art. 4  – Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5 – Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Leggi: Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17
Leggi: Regolamento UE 2016/425 DPI