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Interpello 4-2019: custodia dei dati sanitari

 

Con l’Interpello 4-2019, la Commissione risponde ad un quesito avanzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) in merito alla richiesta dei Medici Competenti di inserire dati sanitari in database aziendali complessi.

 
Nel dettaglio la FNOMCeO chiede se:
“Non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”? È lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?»”
A tal proposito la Commissione Interpelli risponde che per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

Il D.lgs 81/08, infatti, ci ricorda che:
– l’art. 25 comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
– l’art. 53 comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
– l’art. 53 comma 2 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”;
– l’art. 53 comma 4 stabilisce che “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”.

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