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Con l’Interpello 7-2018, del 21/09/2018, la Commissione risponde ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in merito ai “soggetti formatori per i corsi per lavoratori in modalità e-learning”

La Commissione afferma che i soggetti formatori che possono erogare la formazione in modalità e-learning siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo Stato regioni del 07 luglio 2016.

 
Vale a dire:

  1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
  2. gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
  3. Ie Università;
  4. le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
  5. le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
  6. I’lNAlL;
  7. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
  8. amministrazione della Difesa;
  9. le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della P.A. dislocato sia a livello Centrale che a livello periferico:
    • Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    • Ministero della salute;
    • Ministero dello sviluppo economico;
    • Ministero dell’interno: Dip. per affari interni e territoriali e Dip. pubblica sicurezza;
    • Formez;
    • SNA (Scuola Nazionale dell‘Amministrazione);
  10. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli OO.PP. quali definiti all’art. 2 c. 1 lett. e), del D. Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
  11. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
  12. gli ordini e i collegi professionali.

Al tal riguardo, infatti, la Commissione ribadisce  “la sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”.
Leggi: Interpello 7-2018
Leggi: Accordo stato regioni 7 luglio 2016