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Prevenzione incendi per le attività commerciali
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 23 novembre 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015”.

Le nuove norme tecniche si potranno applicare alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. Le norme tecniche, contenute nell’allegato 1, si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.
L’articolo 3 del nuovo decreto, inoltre, definisce alcune modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e nel dettaglio:

  1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.8 – Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali di cui all’art. 1.
  2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente lettera: «r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”».
  3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;» è inserito il numero «69;».

Il provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Leggi: Il Decreto e le Regole tecniche verticali relative alle attività commerciali.
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